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Agevolazione “Prima Casa” – Cittadini Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

Sintesi delle condizioni applicabili (situazione normativa 2026)

La normativa fiscale italiana prevede, al ricorrere di determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro (2% anziché 9%) per l’acquisto dell’abitazione “prima casa”, anche in favore di soggetti non residenti, inclusi i cittadini italiani iscritti all’AIRE.

Tuttavia, le regole applicabili a tali soggetti sono state significativamente modificate a partire da giugno 2023.

Requisiti

L’agevolazione non spetta più automaticamente in ragione della sola cittadinanza italiana o dell’iscrizione all’AIRE.

Essa è oggi riconosciuta esclusivamente al ricorrere di specifiche condizioni oggettive, come di seguito riepilogate.

Soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione

Un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE) può accedere all’agevolazione “prima casa” solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1️⃣ Trasferimento all’estero per motivi di lavoro

Il trasferimento all’estero deve essere avvenuto per ragioni di lavoro, sia subordinato sia autonomo.
Non è previsto alcun limite massimo di tempo trascorso all’estero, purché la motivazione lavorativa del trasferimento sia reale e documentabile.

2️⃣ Almeno cinque anni di residenza o attività lavorativa in Italia prima dell’espatrio

Prima del trasferimento all’estero, il contribuente deve aver:

  • risieduto in Italia, e/o
  • svolto attività lavorativa in Italia per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3️⃣ Ubicazione dell’immobile

L’immobile oggetto di acquisto deve essere situato in uno dei seguenti Comuni:

  • Comune di nascita, oppure
  • Comune di ultima residenza in Italia, oppure
  • Comune in cui è stata svolta l’attività lavorativa prima del trasferimento all’estero.

4️⃣ Ulteriori requisiti ordinari “prima casa”

Restano applicabili le condizioni generali previste dalla normativa, tra cui:

  • esclusione degli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • assenza di altra abitazione acquistata con agevolazioni “prima casa”, salvo vendita nei termini di legge.
  • Requisito della residenza

In presenza delle condizioni sopra indicate:

  • non è richiesto il trasferimento della residenza in Italia entro 18 mesi;
  • il contribuente può mantenere la residenza all’estero e l’iscrizione all’AIRE.

Pertinenze

L’agevolazione può estendersi anche alle pertinenze dell’abitazione principale, nel limite di:

  • una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7,
  • anche se acquistate con atto separato.

IMU – Precisazione importante

Si segnala che l’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro non comporta alcun beneficio ai fini IMU.

In particolare:

  • gli immobili posseduti in Italia da soggetti residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono ordinariamente soggetti a IMU;
  • l’esenzione IMU per l’unica abitazione posseduta in Italia da soggetti AIRE è stata abolita, salvo il caso specifico dei pensionati residenti all’estero, per i quali resta un regime agevolato nei limiti previsti dalla legge.

Pertanto, qualora il proprietario rimanga iscritto all’AIRE, l’IMU sarà dovuta secondo le aliquote deliberate dal Comune competente.

Nota operativa

La corretta fruizione dell’agevolazione dipende in modo determinante dalle dichiarazioni rese nell’atto notarile di acquisto, che devono descrivere in modo accurato e documentato:

  • il trasferimento all’estero per motivi di lavoro;
  • il periodo minimo di cinque anni di residenza o lavoro in Italia;
  • il collegamento qualificante con il Comune in cui è situato l’immobile.

Dichiarazioni inesatte o incomplete possono comportare la decadenza dall’agevolazione, con recupero dell’imposta, sanzioni e interessi.